Rivalutazione immobili strumentali in società di capitali, prevista dalla finanziaria.
Sab, 21/02/2009 - 09:53 — cesare frattini
La finanziaria prevede la possibilità di effettuare, anche solo civilisticamente la rivalutazione degli immobili strumentali nel bilancio. Mi aiutare a capire quando si può fare e come si fa? grazie.
Per le società che non applicano i criteri IAS/IFRS, il Decreto Legge n. 185 del 29 novembre 2008, articolo 15, commi da 16 a 23, consente di porre in essere la rivalutazione di immobili risultanti dal bilancio dell’esercizio 2008, a condizione che fossero già posseduti al termine di quello precedente, diversi dalla aree fabbricabili e dai beni merce.
La suddetta facoltà si differenzia dalla precedenti rivalutazioni perché può essere effettuata con solo valenza civilistica. Il saldo attivo risultante dalla rivalutazione dei beni deve essere imputato a capitale ovvero iscritto in una riserva in sospensione d’imposta. Quest’ultima può essere affrancata applicando un’imposta sostitutiva nella misura del 10%.
Nel caso di rivalutazione solo contabile, la società si troverà a contabilizzare valori attivi non fiscalmente riconosciuti, di conseguenza i maggiori ammortamenti non saranno deducibili (né ai fini Ires né ai fini Irap) e le plusvalenze tassabili in caso di vendita saranno superiori a quello contabilizzate. In base al principio contabile Oic 25, risulterà dunque necessario iscrivere il fondo imposte differite, da contabilizzare a riduzione della riserva. Negli anni successivi la società preleverà dal fondo un importo corrispondente alle maggiori imposte dovute per l’indeducibilità degli ammortamenti, consentendo di non gravare il conto economico di maggiori oneri fiscali.
La riserva può essere distribuita con le stesse norme civilistiche previste sul rimborso di capitale. Se utilizzata a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva stessa non sia integrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell’assemblea straordinaria.
Potete cortesemente chiarirmi se pagando il 3% del maggior valore derivante dalla rivalutazione degli immobili sia possibile utilizzare - dopo 5 anni - tale incremento per il calcolo degli ammortamenti?
Cosa succede in caso di vendita del bene prima dei 5 anni.
Rivalutazione civilistica degli immobili (D.L.185/2008)
Per le società che non applicano i criteri IAS/IFRS, il Decreto Legge n. 185 del 29 novembre 2008, articolo 15, commi da 16 a 23, consente di porre in essere la rivalutazione di immobili risultanti dal bilancio dell’esercizio 2008, a condizione che fossero già posseduti al termine di quello precedente, diversi dalla aree fabbricabili e dai beni merce.
La suddetta facoltà si differenzia dalla precedenti rivalutazioni perché può essere effettuata con solo valenza civilistica. Il saldo attivo risultante dalla rivalutazione dei beni deve essere imputato a capitale ovvero iscritto in una riserva in sospensione d’imposta. Quest’ultima può essere affrancata applicando un’imposta sostitutiva nella misura del 10%.
Nel caso di rivalutazione solo contabile, la società si troverà a contabilizzare valori attivi non fiscalmente riconosciuti, di conseguenza i maggiori ammortamenti non saranno deducibili (né ai fini Ires né ai fini Irap) e le plusvalenze tassabili in caso di vendita saranno superiori a quello contabilizzate. In base al principio contabile Oic 25, risulterà dunque necessario iscrivere il fondo imposte differite, da contabilizzare a riduzione della riserva. Negli anni successivi la società preleverà dal fondo un importo corrispondente alle maggiori imposte dovute per l’indeducibilità degli ammortamenti, consentendo di non gravare il conto economico di maggiori oneri fiscali.
La riserva può essere distribuita con le stesse norme civilistiche previste sul rimborso di capitale. Se utilizzata a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva stessa non sia integrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell’assemblea straordinaria.
Chiarimento rivalutazione immobili
Salve.
Potete cortesemente chiarirmi se pagando il 3% del maggior valore derivante dalla rivalutazione degli immobili sia possibile utilizzare - dopo 5 anni - tale incremento per il calcolo degli ammortamenti?
Cosa succede in caso di vendita del bene prima dei 5 anni.
Grazie in anticipo,
Enzo Bivona