L'art. 2427, Codice civile, prevede
che la nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito
da altre disposizioni: |
1) i criteri applicati
nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di
valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine
in moneta avente corso legale nello Stato;
2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna
voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni;
le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni
avvenuti Pagina 7 Servizio di documentazione tributaria Codice
Civile del 16/03/1942 nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti
e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni
riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;
3) la composizione delle voci: "costi di impianto e di
ampliamento" e: "costi di ricerca, di sviluppo e di
pubblicità, nonchè le ragioni della iscrizione ed
i rispettivi criteri di ammortamento;
3-bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore
applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo
a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura
produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata
utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando
altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi
precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici
dell'esercizio;
4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre
voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del
patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto,
la formazione e le utilizzazioni;
5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o
per tramite di società fiduciaria o per interposta persona,
in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la
denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio
netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta
e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;
6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti
e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei
debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica
indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione
secondo le aree geografiche;
6-bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei
cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio;
6-ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti
e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per
l'acquirente di retrocessione a termine;
7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi"
e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri
fondi" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare
sia apprezzabile, nonchè la composizione della voce "altre
riserve";
7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente
indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro
origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità,
nonchè della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti
esercizi;
8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio
ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente
per ogni voce;
9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le
notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti
d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione
patrimoniale e finanziaria della società, specificando
quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti
e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite
e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo
aree geografiche;
11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'articolo
2425, numero 15), diversi dai dividendi;
12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari,
indicati nell'articolo 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari,
a debiti verso banche, e altri;
13) la composizione delle voci: "proventi straordinari"
e: "oneri straordinari" del conto economico, quando
il loro ammontare sia apprezzabile;
14) un apposito prospetto contenente:
a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato
la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando
l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio
precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico
oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le
relative motivazioni;
b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in
bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti
e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato
e le motivazioni della mancata iscrizione;
15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;
16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori
ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria;
17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di
azioni della società e il numero e il valore nominale delle
nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio;
18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in
azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società,
specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;
19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari
emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali
e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche
delle operazioni relative;
19-bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla società,
ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli
con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;
20) i dati richiesti dal terzo comma dell'articolo 2447-septies
con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare
ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis;
21) i dati richiesti dall'articolo 2447-decies, ottavo comma;
22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il
trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e
dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla
base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale
delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando
tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti
i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile
ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al
quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla
data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati
immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche
e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio.
(1)
(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.
L'art. 2427 bis, Codice civile, richiede, inoltre, le seguenti
informazioni relative al valore equo "fair value" degli
strumenti finanziari:
1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:
a) il loro fair value;
b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;
2) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore
superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni
in società controllate e collegate ai sensi dell'articolo
2359 e delle partecipazioni in joint venture:
a) il valore contabile e il fair value delle singole attività,
o di appropriati raggruppamenti di tali attività;
b) i motivi per i quali il valore contabile non è
stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali
sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere
recuperato.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 1,
sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati
a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente
il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti
o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in
cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare
le esigenze previste dalla società che redige il bilancio
di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;
b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla
sua conclusione;
c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna
della merce.
3. Il fair value è determinato con riferimento:
a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per
i quali è possibile individuare facilmente un mercato
attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile
per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti
o per uno strumento analogo, il valore di mercato può
essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;
b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione
generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia
possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli
e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole
approssimazione al valore di mercato.
4. Il fair value non è determinato se l'applicazione
dei criteri indicati al comma precedente non dà un risultato
attendibile.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo
2428, comma 2, numero 6-bis) per la definizione di strumento finanziario,
di strumento finanziario derivato, di fair value e di modello
e tecnica di valutazione generalmente accettato, si fa riferimento
ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e
compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea.
I principi contabili nazionali, inoltre, raccomandano
che la nota integrativa includa anche il rendiconto
finanziario. |
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