B I 3 - Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

DIRITTI DI BREVETTO

I diritti di brevetto industriale rientrano nel novero delle cosiddette "creazioni intellettuali" alle quali il nostro codice e alcune norme speciali (così come le norme comunitarie e quelle di altri ordinamenti) riconoscono una particolare tutela, che consiste sostanzialmente nel diritto esclusivo di sfruttamento dell'invenzione, entro i limiti stabiliti dalla legge.

Presupposto della tutela giuridica è la concessione di brevetto da parte dell'Ufficio Italiano Brevetti, ovvero, da parte dell'Ufficio Europeo di Brevetti sulla base delle convenzioni stipulate nell'ambito della Comunità.

Poiché i diritti nascenti dai brevetti sono autonomamente trasferibili, i costi iscrivibili alla voce B I 3 possono essere rappresentati sia dai costi di produzione interna, sia da costi di acquisizione da terzi.

DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO. DIRITTO D'AUTORE

A norma dell'art. 2575 c.c., formano oggetto del diritto d'autore le opere dell'ingegno di carattere creativo, che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. La tutela giuridica presuppone che l'opera abbia come destinazione specifica la rappresentazione intellettuale diretta ad una comunicazione, in quanto ciò che è oggetto di protezione non sono i principi scientifici o artistici contenuti bensì la forma di espressione (libro, opera cinematografica, esecuzione). Il diritto si acquisisce con la creazione dell'opera, momento dal quale compete all'autore il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla in ogni forma e modo nei limiti fissati dalla legge.

Per quanto sopra esposto ed in particolare per la considerazione che la tutela della legge prescinde da ogni pratica utilizzazione dell'opera, il diritto d'autore in sé, non può mai costituire ragione sufficiente per l'iscrizione all'attivo di un valore immateriale. Ciò vale in linea di principio anche per i programmi di software ai quali attraverso convenzioni e atti comunitari tale tutela è stata estesa.

La natura di tali opere tuttavia (il loro carattere prevalentemente utilitaristico) le rende sostanzialmente diverse da quelle a carattere eminentemente artistico alla base della disciplina storica sopra richiamata e pertanto, anche per ragioni sistematiche esse sono trattate nel successivo paragrafo "Altre immobilizzazioni Immateriali: costi di software".

Conti collegati

A0040.00 - Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

A0040.01 Diritti di brevetto
A0040.03 Licenze di brevetti industriali
A0040.05 Diritti di edizione
A0040.07 Diritti di autore
A0040.34 Software applicativo acquistato a titolo di proprietà
A0040.35 Software applicativo acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo indeterminato
A0040.38 Software applicativo prodotto per uso interno "tutelato"