DIRITTI DI BREVETTO
I diritti di brevetto industriale rientrano nel novero delle
cosiddette "creazioni intellettuali" alle quali il nostro codice
e alcune norme speciali (così come le norme comunitarie e quelle
di altri ordinamenti) riconoscono una particolare tutela, che consiste
sostanzialmente nel diritto esclusivo di sfruttamento dell'invenzione,
entro i limiti stabiliti dalla legge.
Presupposto della tutela giuridica è la concessione di brevetto
da parte dell'Ufficio Italiano Brevetti, ovvero, da parte dell'Ufficio
Europeo di Brevetti sulla base delle convenzioni stipulate nell'ambito
della Comunità.
Poiché i diritti nascenti dai brevetti sono autonomamente trasferibili,
i costi iscrivibili alla voce B I 3 possono essere rappresentati
sia dai costi di produzione interna, sia da costi di acquisizione
da terzi.
DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO. DIRITTO D'AUTORE
A norma dell'art. 2575 c.c., formano oggetto del diritto d'autore
le opere dell'ingegno di carattere creativo, che appartengono alle
scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura,
al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma
di espressione. La tutela giuridica presuppone che l'opera abbia
come destinazione specifica la rappresentazione intellettuale diretta
ad una comunicazione, in quanto ciò che è oggetto di protezione
non sono i principi scientifici o artistici contenuti bensì la forma
di espressione (libro, opera cinematografica, esecuzione). Il diritto
si acquisisce con la creazione dell'opera, momento dal quale compete
all'autore il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla
in ogni forma e modo nei limiti fissati dalla legge.
Per quanto sopra esposto ed in particolare per la considerazione
che la tutela della legge prescinde da ogni pratica utilizzazione
dell'opera, il diritto d'autore in sé, non può mai costituire ragione
sufficiente per l'iscrizione all'attivo di un valore immateriale.
Ciò vale in linea di principio anche per i programmi di software
ai quali attraverso convenzioni e atti comunitari tale tutela è
stata estesa.
La natura di tali opere tuttavia (il loro carattere prevalentemente
utilitaristico) le rende sostanzialmente diverse da quelle a carattere
eminentemente artistico alla base della disciplina storica sopra
richiamata e pertanto, anche per ragioni sistematiche esse sono
trattate nel successivo paragrafo "Altre immobilizzazioni Immateriali:
costi di software". |
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