Consob

Parti correlate: trasparenza nell'approvazione delle procedure

consob.gif

Entro il 1° dicembre 2010, le società italiane con azioni quotate o diffuse fra il pubblico in misura rilevante sono tenute ad adottare le procedure previste dall’articolo 4 del regolamento in materia di operazioni con parti correlate adottato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010. Le medesime società sono tenute a rendere pubbliche senza indugio le procedure adottate nel proprio sito internet, fermo l’obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell’articolo 2391-bis del codice civile (articolo 4, comma 7, del Regolamento).
Sempre in base al Regolamento, l’approvazione delle procedure richiede il previo parere favorevole di un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da amministratori indipendenti o, per le società che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico, da consiglieri di gestione o consiglieri di sorveglianza indipendenti. Qualora non siano in carica almeno tre amministratori indipendenti, le delibere sono approvate previo parere favorevole degli amministratori indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente (articolo 4, comma 3, del Regolamento).
Ciò premesso, considerata l’importanza degli adempimenti soprattutto nella fase di prima approvazione delle procedure, per garantire al mercato la massima trasparenza, qualora la procedura sia stata approvata in presenza del voto contrario o dell’astensione di uno o più consiglieri (anche non indipendenti), ovvero di un parere contrario non vincolante dell’esperto indipendente, la Consob (Cfr. Comunicazione n. DEM/10094530 del 15-11-2010) ha richiesto alle società, ai sensi dell’articolo 114, comma 5, del TUF, di pubblicare entro il 3 dicembre 2010, con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, un comunicato contenente le seguenti informazioni:

  • circostanza che la procedura è stata approvata dall’organo di amministrazione in presenza del voto contrario o dell’astensione di uno o più consiglieri ovvero di un parere contrario dell’esperto indipendente;
  • nominativo del consigliere o dei consiglieri che hanno espresso voto contrario o si sono astenuti, chiarendo se si tratta di componente esecutivo, non esecutivo, indipendente o tratto da una lista di minoranza ovvero indicazione del nominativo o della denominazione dell’esperto indipendente;
  • se l’espressione del voto contrario o l’astensione sia avvenuta in sede di adozione del parere previsto dal citato art. 4, comma 3, del Regolamento o in sede di approvazione della procedura da parte dell’organo di amministrazione;
  • motivazioni del voto contrario o dell’astensione ovvero del parere contrario dell’esperto indipendente.

Resta ferma la facoltà, per le società, di pubblicare il parere previsto dall’articolo 4, comma 3, del Regolamento o, qualora tale parere non sia reso in forma scritta, di rendere note nel predetto comunicato le motivazioni a supporto di tale parere.

Informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie secondo la Consob, l'Isvap e la Banca d'Italia

Consob, Banca d’Italia e Isvap ribadiscono, in un documento congiunto reso noto oggi, la necessità che i componenti gli organi di amministrazione e di controllo di società quotate, imprese di assicurazione, banche e società finanziarie nonché i dirigenti preposti si adoperino affinché le relazioni finanziarie risultino idonee a rappresentare in maniera chiara, completa e tempestiva i rischi e le incertezze cui le società sono esposte, il patrimonio di cui dispongono per fronteggiarli, la loro effettiva capacità di generare reddito.

Informativa da fornire in biancio sugli effetti della crisi finanziari

Banca d'Italia, ISVAP e Consob hanno emanato un documento congiunto (Documento n. 2), frutto del lavoro del tavolo di coordinamento tra le suddette autority istituito alla fine del 2007.
L'obiettivo è quello di richiedere alle banche, alle imprese di assicurazioni e a tutte le società quotate una maggiore trasparenza sui rischi finanziari che tali imprese sono chiamati ad affrontare nell'attuale situazione di crisi finanziaria.
 

Testo unico della finanza (TUF): modifiche apportate dal decreto legislativo 3 novembre 2008, n. 173

L’art. 5 del decreto legislativo 3 novembre 2008, n. 173 ha modificato il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico della finanza o TUF).
In particolare è stato:

Chiarimento Consob per le trimestrali delle società con azioni quotate

Lo scorso 30 aprile la Consob ha emantao la comunicazione DEM/8041082 fornendo alcune utili indicazioni circa i contenuti dell'informativa trimestrale delle società quotate. Essa si applica già a partire dal resoconto al 31 marzo 2008, il primo redatto secondo le disposizioni del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 195 di recepimento della Direttiva 2004/109/CE (c.d. "transparency").

Emanato il Documento n. 1 in materia di fiscalità differita

Il tavolo di coordinamento fra Banca d'Italia, Consob e ISVAP, istituito il 13 dicembre 2007, ha emanato il suo primo documento in materia di "Trattamento contabile delle variazioni della fiscalità differita derivanti dalla Legge finanziaria 2008". Il documento esamina il trattamento contabile delle variazioni della fiscalità differita a seguito della riduzione delle aliquote IRES e IRAP e delle previsioni in tema di imposta sostitutiva (provvedimenti inclusi nella Finanziaria 2008). Il trattamento proposto si sofferma sui seguenti temi:

Relazioni finanziarie

ALT
Dopo aver scelto "leggi tutto", clicca sull'immagine o sulle seguenti diapositive:

Dirigente preposto alla redazione dei documenti societari

ALT
Dopo aver scelto "leggi tutto", clicca sull'immagine o scegli una delle seguenti diapositive:

Condividi contenuti

© 2011 Ragioneria.com - Grafica e contenuti di proprietà esclusiva