Bilancio individuale e consolidato

Nuova fattispecie di esonero dal bilancio consolidato

Non sono più soggette all'obbligo di redigere il bilancio consolidato le imprese che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione economico, patrimoniale e finanziria dell'insieme constituito dalla controllante e dalle controllate. La novità è stata introdotta dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 56, che modifica l'art. 27 del D.Lgs 127/91 e l'art. 24 del D.Lgs 87/92. Questa tipologia di esonero, a differenza di quella precedentemente prevista dai citati articoli per i grupppi di modeste dimensioni, si applica anche alle imprese che hanno titoli quotati in borsa.
Si allega il D.Lgs 56/2011 e il D.Lgs 127/1991 modificato.

Gli intangibili

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Bilancio d'esercizio Ias/Ifrs filtrato

Emblema Repubblica Italiana

Il decreto milleproroghe (Dl 225/2010), convertito nella legge n. 10/2011 (in Gazzetta Ufficiale del 26/2/2011), ha introdotto un filtro fra il regolamento europeo di adozione dei principi contabili internazionali e la sua applicazione ai fini civilistici e fiscali.

Trasparenza delle informazioni non finanziarie

La Commissione europea (DG Internal Market and Services) ha avviato una pubblica consultazione per migliorare il livello di trasparenza con cui le imprese presentano le informazioni non finanziarie (sociali e ambientali) relative alle proprie attività (Disclosure of non-financial information by companies).
La consultazione terminerà il 24 gennaio 2011.
Ulteriori informazioni sul sito dell’Unione Europea.

Adozione principi contabili internazionali

Sono stati pubblicati i seguenti Regolamenti di adozione dei principi contabili internazionali:

Informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie secondo la Consob, l'Isvap e la Banca d'Italia

Consob, Banca d’Italia e Isvap ribadiscono, in un documento congiunto reso noto oggi, la necessità che i componenti gli organi di amministrazione e di controllo di società quotate, imprese di assicurazione, banche e società finanziarie nonché i dirigenti preposti si adoperino affinché le relazioni finanziarie risultino idonee a rappresentare in maniera chiara, completa e tempestiva i rischi e le incertezze cui le società sono esposte, il patrimonio di cui dispongono per fronteggiarli, la loro effettiva capacità di generare reddito.

Modifica alle direttive contabili 78/660/CEE e 83/349/CEE

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (L 164 del 26 giugno 2009) la Direttiva 2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati.

Informativa finanziaria: proposta di abolizione degli obblighi di rendicontazione finanziaria per le piccole imprese

La Commissione europea ha presentato una proposta di modifica delle direttive contabili per consentire agli Stati membri di abolire completamente gli obblighi di rendicontazione finanziaria per le società più piccola. In un deterioramento del clima economico, le nuove norme hanno lo scopo di alleviare l'onere normativo per le micro imprese. L’aggregato potenziale di riduzione degli oneri amministrativi è stimato in circa 6,3 miliardi di euro.

Guida OIC sulla disciplina della distribuzione di utili e riserve ai sensi del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38

Lo scorso 5 febbraio 2009, il Consiglio di Gestione dell'OIC ha approvato la Guida Operativa sulla disciplina della distribuzione di utili e riserve ai sensi del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38.
Il documento (scaricabile dal sito dell'OIC) è stato inviato alle Autorità affinché esprimano il loro parere in merito al contenuto di tale documento entro il giorno 9 marzo 2009.

Come si verifica in concreto il superamento dei limiti per la redazione del bilancio ordinario?

Ai sensi dell'art. 2435-bis c.c., le società di capitali possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

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