Occorre distinguere le seguenti due ipotesi:
Se il software prodotto internamente è tutelato ai sensi della legge sui diritti d'autore, i relativi costi sostenuti internamente vanno iscritti tra le immobilizzazioni immateriali nella voce B.I.3 "Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno". La metodologia di calcolo degli ammortamenti è la stessa del software acquistato a titolo di proprietà, ossia a quote costanti nel periodo di prevista utilità futura, se determinabile; altrimenti, in tre esercizi, inteso come periodo presunto di utilità dei costi per software, data l'elevata obsolescenza tecnologica cui è sottoposto di norma il software.
Occorre distinguere le seguenti due ipotesi:
Il software applicativo a titolo di proprietà o di licenza d'uso a tempo indeterminato è iscritto tra le immobilizzazioni immateriali nella voce B.I.3 "Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno". I relativi costi vanno ammortizzati a quote costanti nel periodo di prevista utilità futura, se determinabile; altrimenti, in tre esercizi, inteso come periodo presunto di utilità dei costi per software, data l'elevata obsolescenza tecnologica cui è sottoposto di norma il software.
Con il recepimento Direttiva 91/250/UE, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratori, il D.Lgs. n. 518/1992 ha ampliato anche all'opera software l'ambito di applicabilità della legge n. 633/1941 sul diritto d'autore. Occorre pertanto adottare una classificazione dei costi di software coerente con tale tutela giuridica. In base alle sue caratteristiche intrinseche, il software viene normalmente distinto in:
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