L'acquisto di partecipazioni non destinate ad utilizzo durevole sono rilevante nell'attivo circolante. Si ricorda, tuttavia, che l'art. 2424-bis del codice civile stabilisce che le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'art. 2359 (controllate e collegate) si presumono immobilizzazioni.
Con riferimento al bilancio delle banche, il Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 16 gennaio 1995 e successive modificazioni, stabilisce che "le operazioni di pronti contro termine che prevedano l'obbligo per il cessionario di rivendita a termine delle attività oggetto della transazione (ad esempio, di titoli) sono trattate al pari dei riporti e devono essere conseguentemente iscritte da parte del cessionario come crediti verso il cedente e da parte del cedente come debiti verso il cessionario; l'importo iscritto è pari al prezzo pagato o incassato a pro
Con riferimento al bilancio delle banche, il Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 16 gennaio 1995 e successive modificazioni, stabilisce che "le operazioni di pronti contro termine che prevedano l'obbligo per il cessionario di rivendita a termine delle attività oggetto della transazione (ad esempio, di titoli) sono trattate al pari dei riporti e devono essere conseguentemente iscritte da parte del cessionario come crediti verso il cedente e da parte del cedente come debiti verso il cessionario; l'importo iscritto è pari al prezzo pagato o incassato a pro
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