Vendite e prestazioni di servizi

Emissione della fattura relativa a ricavi per beni già consegnati e rilevati nelle fatture da emettere

Per effetto del principio di competenza economica, a fine anno occorre rilevare i ricavi delle prestazioni di servizio e per la vendita di beni indipendentemente dalla circostanza che sia stata o meno emessa la relativa fattura. Nell'esercizio successivo occorrerà rilevare l'emissione della fattura in contropartita del credito per fatture da emettere. L'IVA va rilevata solo nel caso di prestazione di servizi. Per la vendita di beni, infatti, la rilevazione è avvenuta al momento della rilevazione della fattura da emettere.

Scrittura contabile

Emissione della fattura relativa a ricavi per prestazioni di servizi già contabilizzati in contropartita di fatture da emettere

Per effetto del principio di competenza economica, a fine anno occorre rilevare i ricavi delle prestazioni di servizio e per la vendita di beni indipendentemente dalla circostanza che sia stata o meno emessa la relativa fattura. Nell'esercizio successivo occorrerà rilevare l'emissione della fattura in contropartita del credito per fatture da emettere. L'IVA va rilevata solo nel caso di prestazione di servizi. Per la vendita di beni, infatti, la rilevazione è avvenuta al momento della rilevazione della fattura da emettere.

Scrittura contabile

Fatture da emettere per beni venduti: imputazione ricavi di competenza

Per effetto del principio di competenza economica occorre rilevare i ricavi dei beni venduti indipendentemente dalla circostanza che sia stata o meno emessa la relativa fattura. Con riferimento all'IVA, per il principio di esigibilità l'imposta deve essere rilevata entro il 31/12. Le merci consegnate nel mese di dicembre, infatti, devono rientrare nella liquidazione dello stesso mese.

Scrittura contabile

Fatture da emettere per servizi prestati: imputazione ricavi di competenza

Per effetto del principio di competenza economica occorre rilevare i ricavi delle prestazioni di servizio prestate indipendentemente dalla circostanza che sia stata o meno emessa la relativa fattura. Trattandosi di servizi effettuati e non ancora fatturati non deve essere rilevata l'IVA.

Scrittura contabile

Prestazioni di servizi imponibili a società controllate

Secondo l'art. 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono soggette a I.V.A (e quindi definite imponibili) le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni. In questi casi, al cliente viene addebitato oltre il prezzo del bene anche l'I.V.A.. Quest'ultima è determinata applicando al prezzo un'aliquota che varia in funzione del bene oggetto della vendita. Nel caso in esame la vendita è effettuata ad una società controllata ai sensi dell'art. 2359, Codice civile.

Scrittura contabile
Eventi collegati: 

Vendite di merci imponibili a società controllate

Secondo l'art. 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono soggette a I.V.A (e quindi definite imponibili) le cessioni di beni effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni. In questi casi, al cliente viene addebitato oltre il prezzo del bene anche l'I.V.A.. Quest'ultima è determinata applicando al prezzo un'aliquota che varia in funzione del bene oggetto della vendita. Nel caso in esame la vendita è effettuata ad una società controllata ai sensi dell'art. 2359, Codice civile.

Scrittura contabile
Eventi collegati: 

Prestazione di servizi imponibili

Secondo l'art. 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono soggette a I.V.A (e quindi definite imponibili) le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni. In questi casi, al cliente viene addebitato oltre il prezzo del bene anche l'I.V.A.. Quest'ultima è determinata applicando al prezzo un'aliquota che varia in funzione del bene oggetto della vendita.

Scrittura contabile

Vendite di merci imponibili

Secondo l'art. 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono soggette a I.V.A (e quindi definite imponibili) le cessioni di beni effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni. In questi casi, al cliente viene addebitato oltre il prezzo del bene anche l'I.V.A.. Quest'ultima è determinata applicando al prezzo un'aliquota che varia in funzione del bene oggetto della vendita.

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