Secondo il principio di competenza economica, che rappresenta uno
dei principali postulati del bilancio, l'effetto delle operazioni e
degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio
al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in
cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La determinazione dei risultati d'esercizio implica, quindi, un procedimento
di identificazione, di misurazione e di correlazione di ricavi e costi
relativi ad un esercizio.
Vengono qui di seguito precisati alcuni principi generali (Cfr. OIC
11).
I ricavi, come regola generale, devono essere riconosciuti quando
si verificano le seguenti due condizioni:
-
il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato
completato;
-
lo scambio è già avvenuto, si è cioè
verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di
proprietà. Tale momento è convenzionalmente rappresentato
dalla spedizione o dal momento in cui i servizi sono resi e sono
fatturabili. Regole particolari riguardano la rilevazione del valore
della produzione delle opere in corso di esecuzione, su ordinazione,
che vengono misurate in base all’avanzamento dell’opera
stessa.
I costi devono essere correlati con i ricavi dell'esercizio. Detta
correlazione costituisce un corollario fondamentale del principio di
competenza ed intende esprimere la necessità di contrapporre
ai ricavi dell'esercizio i relativi costi siano essi certi che presunti.
Tale correlazione si realizza:
a) per associazione di causa ad effetto tra costi e ricavi. L'associazione
può essere effettuata analiticamente e direttamente (come nel
caso delle provvigioni) o sulla base di assunzioni del flusso dei costi
(fifo, lifo o medio);
b) per ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale
su base razionale e sistematica, in mancanza di una più diretta
associazione. Tipico esempio è rappresentato dall'ammortamento;
c) per imputazione diretta di costi al conto economico dell'esercizio
o perché associati al tempo o perché sia venuta meno l'utilità
o la funzionalità del costo. In particolare quando:
-
costi sostenuti in un esercizio esauriscono la loro utilità
già nell'esercizio stesso o non sia identificabile o valutabile
l'utilità futura;
-
viene meno o non sia più identificabile o valutabile l'utilità
futura o funzionalità di costi che erano stati sospesi in
esercizi precedenti;
-
l'associazione di causa ad effetto o la ripartizione dell'utilità
su base razionale e sistematica non siano di sostanziale utilità.
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