Le perdite fiscali relative ad un determinato periodo d'imposta
possono essere portate in deduzione del reddito imponibile di esercizi
futuri .
L'art. 84 del TUIR, dispone che la perdita di un periodo d'imposta
può essere computata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi
d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che
trova capienza nel reddito complessivo di ciascuno di essi. Le perdite
subite nei primi tre esercizi d'imposta possono essere computate in
diminuzione dei redditi complessivi dei periodi d'imposta successivi
senza alcuna limitazione di tempo.
In questo caso, afferma il principio contabile n. 25, par. H.II, il
beneficio fiscale potenziale può essere iscritto in bilancio a condizione
che:
-
esista la ragionevole certezza che nei periodi consentiti per
il riporto vi saranno redditi imponibili sufficienti ad assorbire
le perdite, entro il periodo nel quale le stesse sono deducibili;
-
la perdita sia dipesa da circostanze ben identificate che è improbabile
che si ripetano.
Se sussistono le condizioni sopra indicate, il risparmio fiscale connesso
a tali perdite è contabilizzato nello stato patrimoniale tra le attività
per imposte anticipate in contropartita del conto economico.
La facoltà di iscrivere il beneficio potenziale derivante dalla perdita
di un periodo d'imposta riguarda unicamente la parte di tale perdita
che eccede le differenze temporanee tassabili la cui "inversione" avverrà
negli esercizi in cui la medesima perdita potrà essere riportata.
Viceversa, il beneficio atteso dalla perdita deve essere registrato
fino a concorrenza delle suddette differenze temporanee tassabili. In
altri termini, qualora negli esercizi nei quali si riverseranno le perdite
riportabili successivi siano presenti differenze temporanee tassabili,
il beneficio futuro connesso a tali perdite dovrà essere portato a deduzione
di tali differenze fino alla loro concorrenza. Un imposta anticipata
che deriva da perdite riportabili ai fini fiscali non contabilizzata
in passato in assenza dei citati requisiti, deve essere iscritta nell'esercizio
in cui tali requisiti emergono.
Un comportamento analogo è raccomandato dai principi contabili internazionali
i quali affermano che l'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale
di un credito a fronte di perdite riportabili è ammessa nella misura
in cui sia probabile che l'impresa nei successivi esercizi in cui le
perdite sono ancora computabili in diminuzione realizzi redditi imponibili
che siano compensabili con tali perdite. Secondo tale principio, nel
valutare la probabilità circa la disponibilità di reddito imponibile
a fronte del quale le perdite fiscali possano essere utilizzate, l'impresa
deve prendere in considerazione:
-
se l'impresa abbia disponibilità di differenze temporanee imponibili,
che si tradurranno in importi imponibili a fronte dei quali le perdite
fiscali possano essere utilizzate prima della loro scadenza;
-
se le perdite fiscali non utilizzate derivino da cause identificabili
che è improbabile che si ripetano; · se esiste per l'impressa opportunità
di pianificazione delle imposte tali che essa realizzerà reddito
imponibile nell'esercizio nel quale possono essere utilizzate le
perdite fiscali.
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