Come si verifica in concreto il superamento dei limiti per la redazione del bilancio ordinario?

Il caso prospettato è il seguente:

  • una srl costituita nel 2008, al 31/12/2008 ha supera il totale attivo dello S.P. (3.650.000 euro) e i ricavi (7.300.000 euro). Nel redigere il bilancio 2008 ad aprile 2009 sarà obbligata al bilancio ordinario? Non mi è chiaro il 2435 bis del C.C. quando dice "può redigere il bilancio abbreviato se nel primo esecizio o, successivamente per due esercizi consecutivi (....)".

Ai sensi dell'art. 2435-bis c.c., le società di capitali possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 3.650.000 euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 7.300.000 euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

Con riferimento al primo esercizio è sufficiente, quindi, il superamento di due dei suddetti limiti per redigere il bilancio ordinario. Dall'esercizio successivo, occorre invece che i limiti vengano superati per due esercizi consecutivi.
Ad esempio,

  • 1° esercizio: 2 limiti superati        ===>> redazione del bilancio ordinario;
  • 2° esercizio: 2 limiti non superati ===>> redazione del bilancio abbreviato;
  • 3° esercizio: 2 limiti superati        ===>> redazione del bilancio abbreviato;
  • 4° esercizio: 2 limiti superati        ===>> redazione del bilancio ordinario.

Si ricorda che qualora la durata primo esercizio sia inferiore ai 12 mesi, i valori di riferimento non devono essere ragguagliati ad anno.
Si evidenzia, inoltre, che i suddetti limiti sono stati variati dal D.Lgs n. 173 del 2008 a partire dai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio da data successiva a quella del 21 novembre 2008 (data di entrata in vigore del citato decreto legislativo).