Il caso prospettato è il seguente:
Ai sensi dell'art. 2435-bis c.c., le società di capitali possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
Con riferimento al primo esercizio è sufficiente, quindi, il superamento di due dei suddetti limiti per redigere il bilancio ordinario. Dall'esercizio successivo, occorre invece che i limiti vengano superati per due esercizi consecutivi.
Ad esempio,
Si ricorda che qualora la durata primo esercizio sia inferiore ai 12 mesi, i valori di riferimento non devono essere ragguagliati ad anno.
Si evidenzia, inoltre, che i suddetti limiti sono stati variati dal D.Lgs n. 173 del 2008 a partire dai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio da data successiva a quella del 21 novembre 2008 (data di entrata in vigore del citato decreto legislativo).