1. Rischi
Il terzo comma dell'art. 2424 Codice civile dispone la pubblicazione
in calce allo stato patrimoniale delle garanzie prestate direttamente
o indirettamente.
Le predette garanzie devono essere distinte come segue:
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fidejussioni;
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avalli;
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altre garanzie personali;
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garanzie reali.
Deve essere fornito separatamente l’ammontare delle garanzie
prestate nell'interesse di controllate, collegate, controllanti e di imprese
controllate da queste ultime, nonché di quelle che rientrano sotto
la stessa attività di direzione e coordinamento.
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