1. Rischi

Il terzo comma dell'art. 2424 Codice civile dispone la pubblicazione in calce allo stato patrimoniale delle garanzie prestate direttamente o indirettamente.

Le predette garanzie devono essere distinte come segue:

  • fidejussioni;

  • avalli;

  • altre garanzie personali;

  • garanzie reali.

Deve essere fornito separatamente l’ammontare delle garanzie prestate nell'interesse di controllate, collegate, controllanti e di imprese controllate da queste ultime, nonché di quelle che rientrano sotto la stessa attività di direzione e coordinamento.