1.1 Mandato di credito


Si tratta di una garanzia indiretta disciplinata dall’art. 1958 del Codice civile.

Il caso è il seguente:

Il soggetto Beta si obbliga nei confronti del soggetto Alfa (denominato ordinante) di concedere credito al soggetto Gamma, in nome e per conto proprio.
In questa ipotesi, poiché il soggetto Alfa risponde come fidejussore di un debito futuro, esso deve iscrivere l'importo del rischio nei conti d'ordine.