1.1 Mandato di credito
Si tratta di una garanzia indiretta disciplinata dall’art. 1958
del Codice civile.
Il caso è il seguente:
Il soggetto Beta si obbliga nei confronti del soggetto Alfa (denominato
ordinante) di concedere credito al soggetto Gamma, in nome e per conto
proprio.
In questa ipotesi, poiché il soggetto Alfa risponde come fidejussore
di un debito futuro, esso deve iscrivere l'importo del rischio nei conti
d'ordine.
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