1.2 Fidejussione a favore del fidejussore del debitore principale


Nella fidejussione a favore del fidejussore del debitore principale il rischio in capo al soggetto garante risulta piuttosto remoto, divenendo esso obbligato solo nel caso in cui il debitore principale e tutti i suoi fidejussori siano insolventi o liberati in quanto incapaci (art. 1948 Codice civile).

Tuttavia, esso deve riportare egualmente in calce allo stato patrimoniale l'importo della fidejussione prestata, con adeguato commento in nota integrativa (Cfr. OIC, Principio contabile 22, par. B.II.c).