1.2 Fidejussione a favore del fidejussore del debitore principale
Nella fidejussione a favore del fidejussore del debitore principale il
rischio in capo al soggetto garante risulta piuttosto remoto, divenendo
esso obbligato solo nel caso in cui il debitore principale e tutti i suoi
fidejussori siano insolventi o liberati in quanto incapaci (art. 1948
Codice civile).
Tuttavia, esso deve riportare egualmente in calce allo stato patrimoniale
l'importo della fidejussione prestata, con adeguato commento in nota integrativa
(Cfr. OIC, Principio contabile 22, par. B.II.c).
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