1.4 Fidejussione «omnibus»


Nel caso in cui l'impresa abbia concesso una fidejussione «omnibus» (materia ha regolamentata dalla legge 17 febbraio 1992, n. 154), dev'essere iscritto nei conti d'ordine l'importo in essere dei crediti garantiti alla data di riferimento del bilancio e in nota integrativa l'importo massimo garantito (Cfr. OIC, Principio contabile 22, par. B.II.d).