1.8 Garanzie personali e reali


L'obbligo di iscrizione nei conti d'ordine delle garanzie personali e reali riguarda quelle concesse a favore dei creditori per debiti altrui.

Le garanzie reali relative a debiti propri non sono oggetto di iscrizione nei conti d’ordine. In questo caso, infatti, il bene gravato da pegno o da ipoteca soggetto al rischio di espropri rimane iscritto nell'attivo patrimoniale mentre il debito è iscritto nel passivo. Tale operazione è segnalata in nota integrativa.
Si ritiene utile, inoltre, anche l'indicazione in nota integrativa dei debiti sociali garantiti da terzi. Secondo l’OIC, infatti, risulta del tutto superflua l'indicazione nei conti d'ordine delle garanzie personali o reali rilasciate da terzi in favore dell'impresa che redige il bilancio. Esse, infatti, rafforzano le prospettive di realizzazione dei crediti cui accedono (Cfr. OIC, Principio contabile 22, par. B.II.h).