1.8 Garanzie personali e reali
L'obbligo di iscrizione nei conti d'ordine delle garanzie personali e
reali riguarda quelle concesse a favore dei creditori per debiti altrui.
Le garanzie reali relative a debiti propri non sono oggetto di iscrizione
nei conti d’ordine. In questo caso, infatti, il bene gravato da
pegno o da ipoteca soggetto al rischio di espropri rimane iscritto nell'attivo
patrimoniale mentre il debito è iscritto nel passivo. Tale operazione
è segnalata in nota integrativa.
Si ritiene utile, inoltre, anche l'indicazione in nota integrativa dei
debiti sociali garantiti da terzi. Secondo l’OIC, infatti, risulta
del tutto superflua l'indicazione nei conti d'ordine delle garanzie personali
o reali rilasciate da terzi in favore dell'impresa che redige il bilancio.
Esse, infatti, rafforzano le prospettive di realizzazione dei crediti
cui accedono (Cfr. OIC, Principio contabile 22, par. B.II.h).
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