2.1 Gli impegni: Principi generali


Sono inscritti tra i conti d’ordine, nel sistema degli impegni, i contratti sinallagmatici, che non siano a effetti reali, finché restano ineseguiti da entrambe le parti. Essi, infatti, in tale lasso di tempo, non influiscono né sulla composizione del patrimonio né sull'entità del risultato economico.
Si tratta, in genere, di contratti ad esecuzione differita, stipulati nell'esercizio cui si riferisce il bilancio, dai quali derivano obbligazioni reciproche tra le controparti sin dal momento della loro stipulazione.
Secondo il documento n. 20 dell’OIC, non sono da riportare nei conti d'ordine:
a) i normali ordini ricevuti e da eseguire nel corso di un'attività manifatturiera e, in genere, quegli impegni assunti con carattere di continuatività da parte dell'impresa;
b) i contratti di lavoro subordinato, di consulenza aventi durata pluriennale e simili.
Con riferimento a quest’ultimo punto il citato documento precisa, ancorché la normativa vigente non dia, allo stato, espressa regolamentazione della materia, appare opportuno ai fini della chiarezza e trasparenza del bilancio che la nota integrativa fornisca informazioni sufficienti a valutare l'esposizione dello stesso in termini di impegni assunti e della loro rilevanza.