2. Finalità

Le finalità del bilancio consolidato sono espresse dall'art. 29 del DLgs n. 127/91.

Tale norma, recependo la Direttiva comunitaria n. 83/349, dispone che il bilancio consolidato deve essere redatto con chiarezza dagli amministratori dell'impresa controllante e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale-finanziaria ed il risultato economico del complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle controllate.

Il legislatore, imponendo l'obbligo del bilancio consolidato, ha riconosciuto che esso costituisce lo strumento per poter comprendere la realtà reddituale, patrimoniale e finanziaria del gruppo inteso come entità diversa dalle singole società che lo compongono.

I bilanci di esercizio delle singole società, inclusa la capogruppo, non esprimono un contenuto informativo sufficiente a comprendere la realtà di gruppo. Inoltre, anche i bilanci delle singole imprese acquistano la loro precisa significatività solamente nel contesto del gruppo.

Infatti, in tali contesti, il risultato economico, il capitale di funzionamento, la struttura patrimoniale non esprimono una autonoma significatività, in quanto influenzati dalle scelte (unitarie) di gruppo e dalle operazioni infragruppo.

Le imprese legate da vincoli partecipativi, in quanto operanti nell'ambito di un gruppo economico, pur conservando la loro autonomia giuridica, devono subire una più o meno rilevante attenuazione di quella economica, in quando il gruppo agisce come entità economica costituita da una pluralità di soggetti giuridici e da un unico soggetto economico.

Il legislatore, di fronte a questa realtà che determina con una certa frequenza una divergenza fra gli obiettivi del soggetto di controllo e quelli di altri detentori di diritti patrimoniali come gli azionisti di minoranza ed i creditori, ha imposto alla società capogruppo precisi obblighi informativi realizzabili, appunto, con il bilancio consolidato, di cui ha regolamentato i principi di redazione, i contenuti, le metodologie di consolidamento e i criteri di valutazione.