2. Finalità
Le finalità del bilancio consolidato sono espresse dall'art. 29
del DLgs n. 127/91.
Tale norma, recependo la Direttiva comunitaria n. 83/349, dispone
che il bilancio consolidato deve essere redatto con chiarezza dagli
amministratori dell'impresa controllante e deve rappresentare in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale-finanziaria
ed il risultato economico del complesso delle imprese costituito
dalla controllante e dalle controllate.
Il legislatore, imponendo l'obbligo del bilancio consolidato,
ha riconosciuto che esso costituisce lo strumento per poter comprendere
la realtà reddituale, patrimoniale e finanziaria del gruppo inteso
come entità diversa dalle singole società che lo compongono.
I bilanci di esercizio delle singole società, inclusa la
capogruppo, non esprimono un contenuto informativo sufficiente a
comprendere la realtà di gruppo. Inoltre, anche i bilanci delle
singole imprese acquistano la loro precisa significatività solamente
nel contesto del gruppo.
Infatti, in tali contesti, il risultato economico, il capitale
di funzionamento, la struttura patrimoniale non esprimono una autonoma
significatività, in quanto influenzati dalle scelte (unitarie) di
gruppo e dalle operazioni infragruppo.
Le imprese legate da vincoli partecipativi, in quanto operanti
nell'ambito di un gruppo economico, pur conservando la loro autonomia
giuridica, devono subire una più o meno rilevante attenuazione di
quella economica, in quando il gruppo agisce come entità economica
costituita da una pluralità di soggetti giuridici e da un unico
soggetto economico.
Il legislatore, di fronte a questa realtà che determina con una
certa frequenza una divergenza fra gli obiettivi del soggetto di
controllo e quelli di altri detentori di diritti patrimoniali come
gli azionisti di minoranza ed i creditori, ha imposto alla società
capogruppo precisi obblighi informativi realizzabili, appunto, con
il bilancio consolidato, di cui ha regolamentato i principi di redazione,
i contenuti, le metodologie di consolidamento e i criteri di valutazione.
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