5. Imprese esonerate

L'art. 27 del DLgs n. 127/91 prevede le seguenti tipologie di esonero:

  • gruppi di modeste dimensioni;

  • sub-holdings.

I gruppi sono considerati di modeste dimensioni in funzione dell'ammontare dell'attivo patrimoniale, dei ricavi e del numero di dipendenti occupati, a condizione che nessuna delle imprese da consolidare sia quotata in Borsa.

In particolare, l'art. 27, comma 1, del DLgs n. 127/91 stabilisce che non sono soggette all'obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti (1):

  • totale dell'attivo: 14.600.000 euro;

  • totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: 29.200.000 euro;

  • dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 250.

La relazione ministeriale chiarisce che i valori dell'attivo e dei ricavi del gruppo devono essere determinati mediante una semplice somma delle voci dei bilanci dell'impresa controllante e delle imprese controllate. Le ragioni dell'esonero devono essere indicate nella nota integrativa del bilancio d'esercizio.