5. Imprese esonerate
L'art. 27 del DLgs n. 127/91 prevede le seguenti tipologie di
esonero:
-
gruppi di modeste dimensioni;
-
sub-holdings.
I gruppi sono considerati di modeste dimensioni in funzione dell'ammontare
dell'attivo patrimoniale, dei ricavi e del numero di dipendenti
occupati, a condizione che nessuna delle imprese da consolidare
sia quotata in Borsa.
In particolare, l'art. 27, comma 1, del DLgs n. 127/91 stabilisce
che non sono soggette all'obbligo di redazione del bilancio consolidato
le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate,
non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti
limiti (1):
-
totale dell'attivo: 14.600.000 euro;
-
totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: 29.200.000
euro;
-
dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 250.
La relazione ministeriale chiarisce che i valori dell'attivo e dei ricavi
del gruppo devono essere determinati mediante una semplice somma delle
voci dei bilanci dell'impresa controllante e delle imprese controllate.
Le ragioni dell'esonero devono essere indicate nella nota integrativa
del bilancio d'esercizio.
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