6. Area di consolidamento
Il primo passo del processo di redazione del bilancio consolidato
è l'individuazione dell' area di consolidamento ossia dell'insieme
delle imprese incluse nel consolidato i cui bilanci sono aggregati
mediante la tecnica del "consolidamento integrale".
Sono incluse nell'area di consolidamento tutte le società
controllate (definite dall'art. 26 del DLgs n. 127/91), ad eccezione
di quelle che abbia caratteri tali da rendere il bilancio consolidato
inidoneo a rappresentare con chiarezza e in modo veritiero e corretto
la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico
del gruppo (art. 28, comma I, D.Lgs n. 127/91).
Sono previsti alcuni casi di esclusione facoltativa.
Il comma II del citato art. 28 prevede la possibilità di escludere
dal consolidamento le imprese controllate quando:
-
l'esercizio effettivo dei diritti dell'impresa capogruppo
è soggetto a gravi e durature restrizioni;
-
non è possibile ottenere tempestivamente o senza spese sproporzionate
le necessarie informazioni (ad esempio quando il controllo è
stato acquisito in prossimità della chiusura dell'esercizio);
-
il possesso della partecipazione abbia come scopo immediato
ed esclusivo la sua successiva alienazione.
|