6. Area di consolidamento

Il primo passo del processo di redazione del bilancio consolidato è l'individuazione dell' area di consolidamento ossia dell'insieme delle imprese incluse nel consolidato i cui bilanci sono aggregati mediante la tecnica del "consolidamento integrale".

Sono incluse nell'area di consolidamento tutte le società controllate (definite dall'art. 26 del DLgs n. 127/91), ad eccezione di quelle che abbia caratteri tali da rendere il bilancio consolidato inidoneo a rappresentare con chiarezza e in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico del gruppo (art. 28, comma I, D.Lgs n. 127/91).

Sono previsti alcuni casi di esclusione facoltativa.

Il comma II del citato art. 28 prevede la possibilità di escludere dal consolidamento le imprese controllate quando:

  • l'esercizio effettivo dei diritti dell'impresa capogruppo è soggetto a gravi e durature restrizioni;

  • non è possibile ottenere tempestivamente o senza spese sproporzionate le necessarie informazioni (ad esempio quando il controllo è stato acquisito in prossimità della chiusura dell'esercizio);

  • il possesso della partecipazione abbia come scopo immediato ed esclusivo la sua successiva alienazione.