8. Principi di redazione

Principi generali

La redazione del bilancio consolidato spetta agli amministratori dell'impresa controllante (art. 29 del DLgs n. 127/91).

Il bilancio consolidato, costituito dallo stato patrimoniale consolidato, dal conto economico consolidato e dalla nota integrativa consolidata, e la relativa relazione sulla gestione debbono essere messi a disposizione per il controllo del Collegio sindacale assieme al bilancio d'esercizio almeno 30 giorni prima dell'assemblea della società controllante che deve discutere il bilancio d'esercizio.

Il bilancio consolidato e la relazione del collegio sindacale debbono restare depositati nella sede della società controllante a disposizione dei soci durante i quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio e finché il medesimo sia approvato.

Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio, il bilancio consolidato e la relazione del collegio sindacale devono essere depositati, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese, utilizzando apposito modello (Modello B).

Il citato art. 29 prevede, inoltre, che le modalità di redazione, la struttura e il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati, nonché i criteri di valutazione non possano mutare da un esercizio all'altro, se non in casi eccezionali. In tali circostanze devono essere indicati nella nota integrativa consolidata i motivi delle deroghe e l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

 

Data di consolidamento

La data di riferimento del bilancio consolidato deve coincidere con la data di chiusura del bilancio di esercizio dell'impresa controllante (art. 30, comma I, del DLgs n. 127/91). E' prevista, tuttavia, la possibilità di adottare come data di riferimento quella di chiusura della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti, facendone menzione nella nota integrativa consolidata. L'impresa che chiuda il suo esercizio in data diversa da quella di riferimento deve provvedere a redigere un bilancio intermedio alla stessa data di chiusura del bilancio consolidato, che abbia le stesse caratteristiche del bilancio ordinario.