8. Principi di redazione
Principi generali
La redazione del bilancio consolidato spetta agli amministratori
dell'impresa controllante (art. 29 del DLgs n. 127/91).
Il bilancio consolidato, costituito dallo stato patrimoniale consolidato,
dal conto economico consolidato e dalla nota integrativa consolidata,
e la relativa relazione sulla gestione debbono essere messi a disposizione
per il controllo del Collegio sindacale assieme al bilancio d'esercizio
almeno 30 giorni prima dell'assemblea della società controllante
che deve discutere il bilancio d'esercizio.
Il bilancio consolidato e la relazione del collegio sindacale
debbono restare depositati nella sede della società controllante
a disposizione dei soci durante i quindici giorni che precedono
l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio
e finché il medesimo sia approvato.
Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio,
il bilancio consolidato e la relazione del collegio sindacale devono
essere depositati, a cura degli amministratori, presso l'ufficio
del registro delle imprese, utilizzando apposito modello (Modello
B).
Il citato art. 29 prevede, inoltre, che le modalità di redazione,
la struttura e il contenuto dello stato patrimoniale e del conto
economico consolidati, nonché i criteri di valutazione non possano
mutare da un esercizio all'altro, se non in casi eccezionali. In
tali circostanze devono essere indicati nella nota integrativa consolidata
i motivi delle deroghe e l'influenza sulla rappresentazione della
situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.
Data di consolidamento
La data di riferimento del bilancio consolidato deve coincidere con
la data di chiusura del bilancio di esercizio dell'impresa controllante
(art. 30, comma I, del DLgs n. 127/91). E' prevista, tuttavia, la possibilità
di adottare come data di riferimento quella di chiusura della maggior
parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti,
facendone menzione nella nota integrativa consolidata. L'impresa che chiuda
il suo esercizio in data diversa da quella di riferimento deve provvedere
a redigere un bilancio intermedio alla stessa data di chiusura del bilancio
consolidato, che abbia le stesse caratteristiche del bilancio ordinario.
|