Il primo passo del processo di redazione del bilancio consolidato è l'individuazione dell' area di consolidamento ossia dell'insieme delle imprese incluse nel consolidato i cui bilanci sono aggregati mediante la tecnica del "consolidamento integrale".
Sono incluse nell'area di consolidamento tutte le società controllate (definite dall'art. 26 del DLgs n. 127/91), ad eccezione di quelle che abbia caratteri tali da rendere il bilancio consolidato inidoneo a rappresentare con chiarezza e in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico del gruppo (art. 28, comma I, D.Lgs n. 127/91).
Sono previsti alcuni casi di esclusione facoltativa.
Il comma II del citato art. 28 prevede la possibilità di escludere dal consolidamento le imprese controllate quando:
I confini dell'area di consolidamento sono esposti nella seguente tavola.
| Area del consolidamento | |
| Imprese incluse obbligatoriamente | Impresa capogruppo e imprese controllate |
| Imprese che possono essere escluse | Imprese controllate di entità irrilevante |
| Imprese nelle quali l'esercizio dei diritti è soggetto a durature restrizioni | |
| Imprese dalle quali non è possibile ottenere tempestivamente le informazioni |
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| Imprese detenute allo scopo di una successiva alienazione |
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| Imprese che devono essere escluse | Imprese che operano secondo una direzione unitaria |
| Partecipazioni non di controllo | |
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