Anche in assenza di un esplicito riferimento nell'art. 2424 Codice civile, il documento n. 20 dell’OIC raccomanda di indicare nei conti d'ordine la natura e il valore dei beni di terzi raggruppati per natura che, temporaneamente, si trovano presso l'impresa a titolo di deposito, di pegno, cauzione, lavorazione, comodato (nel caso, solo se di rilevante valore), leasing finanziario (rilevato con il metodo patrimoniale) e così via.
Si tratta di un’operatività che non influenza l'entità del patrimonio e del risultato dell'impresa depositaria. Tuttavia, essa comporta pur sempre una custodia, con connessi oneri, anche di tipo risarcitorio nell'ipotesi di deperimento del bene e di responsabilità di custodia.
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