Conti d'ordine in bilancio

Secondo l'art. 2424 Codice civile, comma 3, “in calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore (rectius: nell'interesse) di imprese controllate e collegate nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine”.
I conti d’ordine vanno indicati in unica colonna, in maniera separata, in calce allo stato patrimoniale. Gli importi in essi espressi non devono essere sommati né ai totali dell'attivo né a quelli del passivo (Cfr. art. 2424, terzo comma e Principio contabile 12 “Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi” dell’OIC).
Anche se non espressamente richiesto dalla norma, l’OIC raccomanda la comparazione con i valori dell'anno precedente.

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