L'art. 2426, comma 1, n. 1), del codice civile stabilisce che le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto sono inclusi anche i costi accessori.
Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene puo' essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi.
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