Con l'operazione di fusione due o più imprese si uniscono:
Nel primo caso (fusione propriamente detta), i soci delle società partecipanti alla fusione a fronte dell'annullamento delle azioni della vecchia società in loro possesso riceveranno in cambio azioni della nuova società.
Nel secondo caso (fusione per incorporazione), i soci della società incorporata a fronte dell'annullamento delle azioni della vecchia società in loro possesso riceveranno in cambio azioni della società incorporante.
In entrambi i casi lo scambio tra vecchi e nuove azioni viene effettuato in base ad un rapporto (denominato di concambio o di scambio) determinato in funzione di determinati parametri (ad es. consistenze dei patrimoni, redditività delle imprese partecipanti, ecc.).
Le disposizioni di legge sono contentute degli artt. 2501-2504-sexies, codice civile, così come modificati dal D.Lgs 22/1991. Come riportato nella relazione ministeriale di accompagnamento al decreto citato, la differenza fondamentale tra le due forme di fusione consiste essenzialmente "che nella prima forma è la società nuova che succede nei rapporti giuridici di tutte le società che si fondono, mentre nella seconda la società incorporante succede in tutti i rapporti giuridici della società incorporata conservando la propria individualità e con essai propri rapporti giuridici. Non è quindi richiesta, in alcun modo, l'estinzione delle passività delle società che partecipano alla fusione, la quale costituirebbe un serio ostacolo all'attuazione di questa".
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