I diritti di brevetto industriale rappresentano “creazioni intellettuali” alle quali il codice civile e alcune norme speciali riconoscono una particolare tutela, che consiste sostanzialmente nel diritto esclusivo di sfruttamento dell'invenzione, entro i limiti stabiliti dalla legge.
I brevetti per i modelli di utilità ovvero per invenzioni atte a conferire a macchine o parti di esse, a strumenti, a utensili e ad oggetti di uso in genere, particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego, e quelli per modelli o disegni ornamentali, sono assoggettati a disciplina (art. 2592 c.c.) del tutto assimilabile, eccezion fatta per il periodo di tutela giuridica, a quella dei brevetti industriali, e pertanto sono di seguito trattati alla stessa stregua.
Secondo l'Oic 24, le caratteristiche per l'iscrizione nella categoria in oggetto sono:
Le possibilità che un brevetto ha di generare benefici economici nel futuro dipendono:
I benefici futuri per l'impresa possono essere sia in termini di maggiori ricavi sia in termini di riduzione di costi connessi ad un determinato processo produttivo.
© 2012 Ragioneria.com - Grafica e contenuti di proprietà esclusiva