Diritti di brevetto

I diritti di brevetto industriale rappresentano “creazioni intellettuali” alle quali il codice civile e alcune norme speciali riconoscono una particolare tutela, che consiste sostanzialmente nel diritto esclusivo di sfruttamento dell'invenzione, entro i limiti stabiliti dalla legge.
I brevetti per i modelli di utilità ovvero per invenzioni atte a conferire a macchine o parti di esse, a strumenti, a utensili e ad oggetti di uso in genere, particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego, e quelli per modelli o disegni ornamentali, sono assoggettati a disciplina (art. 2592 c.c.) del tutto assimilabile, eccezion fatta per il periodo di tutela giuridica, a quella dei brevetti industriali, e pertanto sono di seguito trattati alla stessa stregua.
Secondo l'Oic 24, le caratteristiche per l'iscrizione nella categoria in oggetto sono:

  • titolarità di un diritto esclusivo di sfruttamento;
  • recuperabilità dei costi di iscrizione tramite benefici economici che si svilupperanno dall'applicazione del brevetto stesso;
  • possibilità di determinare in maniera attendibile il suo costo per l'impresa.

Le possibilità che un brevetto ha di generare benefici economici nel futuro dipendono:

  • dalle caratteristiche intrinseche dell'invenzione;
  • dalla pianificazione dell'effettivo utilizzo dello stesso;
  • dalle disponibilità di adeguate risorse per lo sfruttamento dello stesso.

I benefici futuri per l'impresa possono essere sia in termini di maggiori ricavi sia in termini di riduzione di costi connessi ad un determinato processo produttivo.

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