Non è chiaro cosa intenda il legislatore per diritti simili da inserire nella classe B.I.4 inerente alle concessioni, licenze e marchi. Secondo la dottrina prevalente, il legislatore non ha voluto escludere, in una materia in continua evoluzione come quella dei beni immateriali, il sorgere di rapporti giuridici diversi da quelli oggi conosciuti. Secondo l'OIC (Documento n.24) certamente in tale categoria sono tanto i segni distintivi dell'impresa, la ditta e l'insegna, storicamente regolamentate dal nostro codice, quanto il franchising di recente acquisizione nella contrattualistica aziendale, fattispecie anche affini dal punto di vista commerciale ma completamente diverse nei loro contenuti economico-patrimoniali. Pertanto non è possibile 23 Artt. 2569 segg. c.c. come sostituiti dall'art. 81 del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, attuativo della Direttiva CEE n. 89/204. prevedere criteri contabili specifici se non la raccomandazione dell'adozione dei criteri generali esposti introduttivamente in questo documento.
© 2012 Ragioneria.com - Grafica e contenuti di proprietà esclusiva