IAS 12 - Imposte sul reddito

Finalità La finalità del principio è quella di definire il trattamento contabile delle imposte sul reddito. In particolare, esso definisce come rilevare gli effetti fiscali correnti e futuri relativi: (a) al futuro recupero (estinzione) del valore contabile delle attività (passività) rilevate nello stato patrimoniale dell’impresa; (b) alle operazioni e agli altri fatti dell’esercizio corrente rilevati nel bilancio dell’impresa. È connaturato alla rilevazione di un’attività o di una passività il fatto che l’impresa si attenda di recuperare o estinguere il valore contabile di quella attività o passività. Se è probabile che il recupero o l’estinzione di quel valore contabile aumenti (riduca) i futuri pagamenti di imposte futuri rispetto a quelli che si sarebbero verificati se tale recupero o estinzione non avesse avuto effetti fiscali, il principio richiede che l’impresa rilevi una passività fiscale differita (attività fiscale differita), salvo alcuni casi specifici. Il principio richiede che l’impresa rilevi gli effetti fiscali di operazioni o altri fatti con le medesime modalità con le quali essa rileva le operazioni e gli altri fatti stessi. Così, per le operazioni e gli altri fatti rilevati nel conto economico, anche qualsiasi effetto fiscale correlato deve essere rilevato nel conto economico. Per le operazioni e gli altri fatti rilevati direttamente nel patrimonio netto, anche qualsiasi effetto fiscale correlato deve essere rilevato direttamente nel patrimonio netto. Analogamente, in un’aggregazione d’impresa la rilevazione di attività e passività fiscali differite per le aggregazioni di imprese influisce sul valore dell’avviamento, sia positivo sia negativo, derivante da quelle aggregazioni. Il principio tratta anche la rilevazione delle attività fiscali differite derivanti da perdite fiscali o da crediti d’imposta non utilizzati, l’esposizione nel bilancio delle imposte sul reddito e l’illustrazione delle informazioni relative alle imposte sul reddito.

Documento Data omologazione Numero regolamento
Rivisto nel 2000 29/09/2003 1725/2003
Modificato nel 2003 dallo IAS 39 19/11/2004 2086/2004
Modificato dall' IFRS 3 29/12/2004 2236/2004
Modificato nel 2003 dagli IAS 1,8 e 21 29/12/2004 2238/2004
Modificato dall'IFRS 2 4/5/2005 211/2005
Il tuo voto: Nessuno Media: 3 (1 vote)

© 2011 Ragioneria.com - Grafica e contenuti di proprietà esclusiva