Finalità La finalità del principio è quella di definire il trattamento contabile delle imposte sul reddito. In particolare, esso definisce come rilevare gli effetti fiscali correnti e futuri relativi: (a) al futuro recupero (estinzione) del valore contabile delle attività (passività) rilevate nello stato patrimoniale dell’impresa; (b) alle operazioni e agli altri fatti dell’esercizio corrente rilevati nel bilancio dell’impresa. È connaturato alla rilevazione di un’attività o di una passività il fatto che l’impresa si attenda di recuperare o estinguere il valore contabile di quella attività o passività. Se è probabile che il recupero o l’estinzione di quel valore contabile aumenti (riduca) i futuri pagamenti di imposte futuri rispetto a quelli che si sarebbero verificati se tale recupero o estinzione non avesse avuto effetti fiscali, il principio richiede che l’impresa rilevi una passività fiscale differita (attività fiscale differita), salvo alcuni casi specifici. Il principio richiede che l’impresa rilevi gli effetti fiscali di operazioni o altri fatti con le medesime modalità con le quali essa rileva le operazioni e gli altri fatti stessi. Così, per le operazioni e gli altri fatti rilevati nel conto economico, anche qualsiasi effetto fiscale correlato deve essere rilevato nel conto economico. Per le operazioni e gli altri fatti rilevati direttamente nel patrimonio netto, anche qualsiasi effetto fiscale correlato deve essere rilevato direttamente nel patrimonio netto. Analogamente, in un’aggregazione d’impresa la rilevazione di attività e passività fiscali differite per le aggregazioni di imprese influisce sul valore dell’avviamento, sia positivo sia negativo, derivante da quelle aggregazioni. Il principio tratta anche la rilevazione delle attività fiscali differite derivanti da perdite fiscali o da crediti d’imposta non utilizzati, l’esposizione nel bilancio delle imposte sul reddito e l’illustrazione delle informazioni relative alle imposte sul reddito.
| Documento | Data omologazione | Numero regolamento |
| Rivisto nel 2000 | 29/09/2003 | 1725/2003 |
| Modificato nel 2003 dallo IAS 39 | 19/11/2004 | 2086/2004 |
| Modificato dall' IFRS 3 | 29/12/2004 | 2236/2004 |
| Modificato nel 2003 dagli IAS 1,8 e 21 | 29/12/2004 | 2238/2004 |
| Modificato dall'IFRS 2 | 4/5/2005 | 211/2005 |
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