Ambito di applicazione
Il principio deve essere applicato per la contabilizzazione e l’informativa dei contributi pubblici e per l’informativa riguardante gli altri tipi di assistenza pubblica. Il presente Principio non tratta:
- (a) i problemi particolari che sorgono nella contabilizzazione dei contributi pubblici nei bilanci che riflettano gli effetti dei cambiamenti dei prezzi o nelle informazioni integrative di natura analoga;
- (b) l’assistenza pubblica che è fornita a un’impresa sotto forma di benefici che si manifestino nella determinazione del reddito imponibile o nella commisurazione delle imposte dovute (quali esenzioni dalle imposte sul reddito, crediti d’imposta sugli investimenti, ammortamenti accelerati e riduzioni delle aliquote delle imposte sul reddito);
- (c) la partecipazione pubblica alla proprietà dell’impresa;
- (d) i contributi pubblici trattati dallo IAS 41, Agricoltura.
| Documento |
Data omologazione |
Numero regolamento |
| Rivisto nel 1994 |
29/09/2003 |
1725/2003 |
| Modificato nel 2004 dallo IAS 36 |
06/04/2004 |
707/2004 |
| Modificato nel 2003 dallo IAS 8 |
29/12/2004 |
2238/2004 |
| Modifiche maggio 2008 |
23/1/2009 |
70/2009 |