IAS 26 - Fondi di previdenza

Ambito di applicazione Il principio deve essere applicato per la presentazione delle informazioni finanziarie da parte di piani di previdenza quando esse vengono predisposte. Talvolta i piani di previdenza sono denominati in altri modi, quali per esempio «piani pensionistici», «piani di pensionamento» o «piani per benefici previdenziali». Il presente Principio considera un piano previdenziale come un’entità distinta dal datore di lavoro dei partecipanti al piano. Alla presentazione delle informazioni finanziarie da parte di piani previdenziali devono essere applicati tutti gli altri Principi contabili internazionali nei limiti in cui essi non siano superati dal presente Principio. Il principio tratta la contabilizzazione e le informazioni da presentare da parte del piano nei confronti di tutti i partecipanti. Esso non tratta le informazioni concernenti i diritti dei singoli partecipanti a ottenere i benefici previdenziali.

Documento Data omologazione Numero regolamento
Rivisto nel 1994 29/09/2003 1725/2003
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