Ambito di applicazione
Il principio deve essere applicato nella preparazione e nella presentazione dei bilanci consolidati di un gruppo di entità controllate da una capogruppo. Esso non tratta dei criteri di contabilizzazione delle aggregazioni aziendali e dei loro effetti sul consolidamento, incluso l’avviamento derivante da una aggregazione aziendale (vedere IAS 22 Aggregazioni di imprese). Il principio deve essere anche applicato nella contabilizzazione delle partecipazioni in controllate, in entità economiche a controllo congiunto e in società collegate se una società decide di presentare il bilancio separato, oppure la presentazione di un bilancio separato è imposta dalla normativa locale.
| Documento | Data omologazione | Numero regolamento |
| Rivisto nel 2000 | 29/09/2003 | 1725/2003 |
| Modificato dall'IFRS 3 e 5 | 29/12/2004 | 2236/2004 |
| Sviluppato nel 2003 | 29/12/2004 | 2238/2004 |
| Modificato dall'IFRS 8 | 21/11/2007 | 1358/2007 |
| Modifiche maggio 2008 - Costo delle partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate (Modifiche all'IFRS 1 e allo IAS 27) | 23/1/2009 | 69/2009 |
| Modifiche maggio 2008 | 23/1/2009 | 70/2009 |
| Modifiche gennaio 2008 | 3/6/2009 | 494/2009 |
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