Ambito di applicazione
Il principio deve essere applicato per la contabilizzazione delle partecipazioni in joint venture e per la presentazione delle attività, delle passività, dei proventi e dei costi delle joint venture nel bilancio dei partecipanti e degli investitori indipendentemente dalle strutture e dalle modalità con le quali le operazioni della joint venture vengono effettuate. Tuttavia, esso non si applica alle partecipazioni di partecipanti in joint venture possedute da: (a) società d’investimento in capitale di rischio, o (b) fondi comuni, fondi d’investimento ed entità analoghe, inclusi i fondi assicurativi collegati a partecipazioni che in fase di rilevazione iniziale sono designate al fair value (valore equo) rilevato a conto economico o che sono classificate come «possedute per negoziazione e contabilizzate in conformità con lo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione. Tali partecipazioni devono essere valutate al fair value (valore equo) in conformità con lo IAS 39, e ogni variazione del valore equo deve essere rilevata a conto economico nell» esercizio in cui si è verificata.
| Documento | Data omologazione | Numero regolamento |
| Rivisto nel 2000 | 29/09/2003 | 1725/2003 |
| Modificato dall'IFRS 3 e 5 | 29/12/2004 | 2236/2004 |
| Sviluppato nel 2003 | 29/12/2004 | 2238/2004 |
| Modifiche maggio 2008 | 23/1/2009 | 70/2009 |
| Modifiche allo Ias 27 gennaio 2008 | 3/6/2009 | 494/2009 |
| Miglioramenti del 10 maggio 2010 | 18/02/2011 | 149/2011 |
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