IAS 36 - Perdita di valore delle attività

Finalità

La finalità del principio è quella di definire i principi che l’entità applica per assicurarsi che le proprie attività siano iscritte a un valore non superiore a quello recuperabile. Un’attività è iscritta in bilancio a un valore superiore a quello recuperabile se il suo valore contabile eccede l’importo che può essere ottenuto dall’utilizzo o dalla vendita dell’attività. Quando si è in una circostanza simile, si afferma che l’attività ha subito una riduzione durevole di valore e il presente Principio richiede che l’entità la rilevi. Il principio inoltre specifica quando un’entità dovrebbe stornare una riduzione durevole di valore e ne prescrive l’informativa.

Documento Data omologazione Numero regolamento
Emesso nel 1998 29/09/2003 1725/2003
Modificato nel 2003 dallo IAS 39 19/11/2004 2086/2004
Sviluppato nel 2004 e modificato dagli IFRS 3, 4 e 5 29/12/2004 2236/2004
Modificato nel 2003 dagli IAS 8 e 16 29/12/2004 2238/2004
Modificato dall'IFRS 8 21/11/2007 1358/2007
Modifiche maggio 2008 - Costo delle partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate (Modifiche all'IFRS 1 e allo IAS 27) 23/1/2009 69/2009
Modifiche maggio 2008 23/1/2009 70/2009
Modifiche aprile 2009 23/03/2010 243/2010
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