IAS 37 - Accantonamenti, passività e attività potenziali

Finalità Il principio statuisce i criteri di contabilizzazione e l’informativa relativa agli accantonamenti, attività e passività potenziali, eccetto: (a) quelli risultanti dall’iscrizione in bilancio al fair value (valore equo) degli strumenti finanziari; (b) quelli risultanti da contratti esecutivi, a eccezione del caso in cui il contratto sia oneroso. I contratti esecutivi sono contratti in cui entrambe le parti contraenti non hanno adempiuto a nessuno degli impegni previsti oppure hanno adempiuto ai propri impegni parzialmente e nella stessa misura; (c) quelli derivanti nelle imprese assicurative dai contratti stipulati con i propri titolari di polizza; (d) quelli già coperti da un altro Principio contabile internazionale.

Documento Data omologazione Numero regolamento
Emesso nel 1998 29/09/2003 1725/2003
Modificato nel 2003 dallo IAS 39 19/11/2004 2086/2004
Modificato dagli IFRS 3, 4 e 5 29/12/2004 2236/2004
Modificato nel 2003 dagli IAS 8, 10 e 16 29/12/2004 2238/2004
Modificato dallo IAS 39 e dall'IFRS 4 11/01/2006 108/2006
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