Finalità Il principio statuisce i criteri di contabilizzazione e l’informativa relativa agli accantonamenti, attività e passività potenziali, eccetto: (a) quelli risultanti dall’iscrizione in bilancio al fair value (valore equo) degli strumenti finanziari; (b) quelli risultanti da contratti esecutivi, a eccezione del caso in cui il contratto sia oneroso. I contratti esecutivi sono contratti in cui entrambe le parti contraenti non hanno adempiuto a nessuno degli impegni previsti oppure hanno adempiuto ai propri impegni parzialmente e nella stessa misura; (c) quelli derivanti nelle imprese assicurative dai contratti stipulati con i propri titolari di polizza; (d) quelli già coperti da un altro Principio contabile internazionale.
| Documento | Data omologazione | Numero regolamento |
| Emesso nel 1998 | 29/09/2003 | 1725/2003 |
| Modificato nel 2003 dallo IAS 39 | 19/11/2004 | 2086/2004 |
| Modificato dagli IFRS 3, 4 e 5 | 29/12/2004 | 2236/2004 |
| Modificato nel 2003 dagli IAS 8, 10 e 16 | 29/12/2004 | 2238/2004 |
| Modificato dallo IAS 39 e dall'IFRS 4 | 11/01/2006 | 108/2006 |
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