Finalità Il principio ha la finalità di definire la contabilizzazione delle attività possedute per la vendita e le modalità di esposizione in bilancio delle attività operative cessate e le relative informazioni integrative. In particolare, esso stabilisce: (a) che le attività che soddisfano i criteri per essere classificate come possedute per la vendita, siano valutate al minore tra il valore contabile e il fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita, e che l’ammortamento su tali attività cessi; (b) che le attività che soddisfano i criteri per essere classificate come possedute per la vendita siano esposte separatamente nello stato patrimoniale, e che i risultati delle attività operative cessate siano esposti separatamente nel conto economico.
| Documento | Data omologazione | Numero regolamento |
| Emesso nel 2004 | 29/12/2004 | 2236/2004 |
| Modificato dall'IFRS 8 | 21/11/2007 | 1358/2007 |
| Modifiche maggio 2008 | 23/1/2009 | 70/2009 |
| Modifiche aprile 2009 | 23/03/2010 | 243/2010 |
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