IFRS 7 - Strumenti finanziari: informazioni integrative

Finalità La finalità del principio è di prescrivere alle entità di fornire nel bilancio informazioni integrative che consentano agli utilizzatori di valutare: (a) la rilevanza degli strumenti finanziari con riferimento alla situazione patrimoniale e finanziaria e al risultato economico dell’entità (b) la natura e l’entità dei rischi derivanti dagli strumenti finanziari ai quali l’entità è esposta nel corso dell’esercizio e alla data di riferimento del bilancio, e il modo in cui l’entità li gestisce. I criteri contenuti nel presente IFRS integrano i criteri per la rilevazione, la valutazione e l’esposizione nel bilancio delle attività e delle passività finanziarie contenuti nello IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative e nello IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione.

Documento Data omologazione Numero regolamento
Emesso nel 2005 e modificato dallo IAS 39 e dall'IFRS 4 11/01/2006 108/2006
Riclassificazione di strumenti finanziari 15/10/2008 1004/2008
Modifiche maggio 2008 23/1/2009 70/2009
Modifiche novembre 2008 9/9/2009 824/2009
Modificato 5 marzo 2009 27/11/2009 1165/2009
Modifiche 28 gennaio 2010 30/06/2010 574/2010
Migliroamenti del 10 maggio 2010 18/02/2011 149/2011
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