Gli impegni sono inscritti tra i conti d’ordine, nel sistema degli impegni, i contratti sinallagmatici, che non siano a effetti reali, finché restano ineseguiti da entrambe le parti. Essi, infatti, in tale lasso di tempo, non influiscono né sulla composizione del patrimonio né sull'entità del risultato economico. Si tratta, in genere, di contratti ad esecuzione differita, stipulati nell'esercizio cui si riferisce il bilancio, dai quali derivano obbligazioni reciproche tra le controparti sin dal momento della loro stipulazione. Secondo il documento n. 20 dell’OIC, non sono da riportare nei conti d'ordine:
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