Sono esonerate, inoltre, le società capogruppo a loro volta controllate da altre società. Tale esonero si giustifica per l'esistenza di un bilancio consolidato che assorba il sub-consolidato che dovrebbe essere redatto dalla sub-holding. L'esonero è subordinato alle seguenti condizioni:
che la controllante
- sia titolare di oltre il 95% delle azioni o quote dell'impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, la redazione non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale ;
- sia soggetta al diritto di uno Stato comunitario, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato secondo il diritto di tale Stato;
che la sub-holding
- non abbia emesso titoli quotati in Borsa;
- indichi nella nota integrativa del proprio bilancio le ragioni dell'esonero, nonché la denominazione e la sede della società controllante che redige il bilancio consolidato;
- depositi presso l'ufficio del registro delle imprese copia del bilancio consolidato, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana.
La sub-controllante esonerata deve, comunque, indicare nel suo bilancio d'esercizio:
- la ragione per la quale non è stato presentato il bilancio consolidato;
- i criteri di contabilizzazione delle società controllate adottati nel bilancio;
- la denominazione della controllante che pubblica il bilancio consolidato e l'ufficio nella quale la stessa è registrata.
(1) Limiti modificati dal D.Lgs 285/2006 che recepisce la direttiva 2003/38/CE