Imprese obbligate

Secondo l'art. 25 del DLgs n. 127/91 sono obbligati alla redazione del bilancio consolidato i seguenti soggetti:

  • organizzati secondo una particolare forma;
  • che controllano un'impresa.

Con riguardo al primo punto (forma organizzativa), l'obbligo riguarda :

  • le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata;
  • gli enti pubblici aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale, le società cooperative e le mutue assicuratrici.

Risultano, invece, escluse le società di persone, le associazioni o fondazioni che esercitano attività d'impresa e gli imprenditori individuali, ossia organismi che non sono tenuti alla pubblicazione del proprio bilancio d'esercizio.

Con riferimento al secondo punto (criterio del "controllo"), secondo l'art. 26 del DLgs n. 127/91 sono considerate controllate le imprese in cui un'altra impresa:

  • a) dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
  • b) dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
  • c) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
  • d) controlla da sola, in base ad accordi con altri soci, la maggioranza dei diritti di voto.

Il punto sub c), osserva la relazione ministeriale, configura un'ipotesi di influenza dominante che, pur non consentita dal diritto italiano, è stata presa in considerazione nell'eventualità che sia applicabile ai rapporti con un'impresa estera.
Ai fini dell'individuazione delle fattispecie di controllo, sono considerati anche i diritti (non solo i voti) spettanti a società controllate, fiduciarie o persone interposte; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi.

Il tuo voto: Nessuno Media: 3.3 (4 voti)

© 2011 Ragioneria.com - Grafica e contenuti di proprietà esclusiva