Informazioni in nota integrativa

Secondo l'art. 2427 c.c. integrate sul piano della tecnica in applicazione dei principi contabili le informazioni da riportare in nota integrativa sono le seguenti (Cfr. Oic 24):

  1. il principio contabile con cui è stato determinato il valore originario d'iscrizione delle immobilizzazioni immateriali (il principio base è il costo);
  2. il criterio seguito per l'eventuale rivalutazione del bene immateriale, la legge che l'ha determinata, l'importo della rivalutazione, al lordo ed al netto degli ammortamenti e l'effetto sul Patrimonio Netto;
  3. la composizione delle voci “Costi d'impianto e di ampliamento” e “Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità”, nonché le ragioni dell'iscrizione di tali voci, ossia le motivazioni che attribuiscono a tali voci il carattere della pluriennalità;
  4. il metodo ed il piano di ammortamento usato. In particolare per l'avviamento, nell'ipotesi in cui la durata dell'ammortamento sia superiore rispetto al periodo convenzionale di cinque anni, occorre dimostrare e motivare tale maggiore durata, evidenziando in nota integrativa gli elementi specifici sulla base dei quali è fondata la determinazione della maggiore vita utile residua;
  5. i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce il costo originario, le precedenti rivalutazioni e quelle dell'esercizio, le acquisizioni, i trasferimenti da un'altra voce, le alienazioni avvenute nell'esercizio, gli ammortamenti accumulati e quelli dell'eImmobilizzazioni immateriali 44 sercizio, le svalutazioni accumulate e quelle effettuate nell'esercizio, il totale delle rivalutazioni sulle immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;
  6. distintamente per ciascuna voce, l'eventuale capitalizzazione degli oneri finanziari e l'ammontare cumulativo capitalizzato, distinto da quello relativo all'esercizio;
  7. i cambiamenti dei metodi d'ammortamento e della residua vita utile ed i relativi effetti e motivazioni;
  8. le ragioni e l'ammontare della svalutazione apportata per perdite durevoli di valore. Un’informativa particolare è richiesta per le immobilizzazioni immateriali. In base alla normativa introdotta con il D.Lgs. n. 6/0330 e modificata dal D.Lgs. 310/05, in caso di svalutazione delle immobilizzazioni sono fornite le seguenti informazioni:
  • le considerazioni fatte, al fine della determinazione della riduzione di valore, con riferimento al concorso della immobilizzazione alla produzione di risultati economici, alla sua prevedibile durata utile e, ove applicabile e per quanto rilevante, al valore di mercato;
  • l'indicazione delle differenze rispetto ad eventuali svalutazioni precedentemente effettuate;
  • l'indicazione degli effetti della svalutazione effettuata sul risultato economico dell'esercizio prima e dopo le imposte.
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