Secondo l'art. 2427 c.c. integrate sul piano della tecnica in applicazione dei principi contabili le informazioni da riportare in nota integrativa sono le seguenti (Cfr. Oic 24):
- il principio contabile con cui è stato determinato il valore originario d'iscrizione delle immobilizzazioni immateriali (il principio base è il costo);
- il criterio seguito per l'eventuale rivalutazione del bene immateriale, la legge che l'ha determinata, l'importo della rivalutazione, al lordo ed al netto degli ammortamenti e l'effetto sul Patrimonio Netto;
- la composizione delle voci “Costi d'impianto e di ampliamento” e “Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità”, nonché le ragioni dell'iscrizione di tali voci, ossia le motivazioni che attribuiscono a tali voci il carattere della pluriennalità;
- il metodo ed il piano di ammortamento usato. In particolare per l'avviamento, nell'ipotesi in cui la durata dell'ammortamento sia superiore rispetto al periodo convenzionale di cinque anni, occorre dimostrare e motivare tale maggiore durata, evidenziando in nota integrativa gli elementi specifici sulla base dei quali è fondata la determinazione della maggiore vita utile residua;
- i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce il costo originario, le precedenti rivalutazioni e quelle dell'esercizio, le acquisizioni, i trasferimenti da un'altra voce, le alienazioni avvenute nell'esercizio, gli ammortamenti accumulati e quelli dell'eImmobilizzazioni immateriali 44 sercizio, le svalutazioni accumulate e quelle effettuate nell'esercizio, il totale delle rivalutazioni sulle immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;
- distintamente per ciascuna voce, l'eventuale capitalizzazione degli oneri finanziari e l'ammontare cumulativo capitalizzato, distinto da quello relativo all'esercizio;
- i cambiamenti dei metodi d'ammortamento e della residua vita utile ed i relativi effetti e motivazioni;
- le ragioni e l'ammontare della svalutazione apportata per perdite durevoli di valore. Un’informativa particolare è richiesta per le immobilizzazioni immateriali. In base alla normativa introdotta con il D.Lgs. n. 6/0330 e modificata dal D.Lgs. 310/05, in caso di svalutazione delle immobilizzazioni sono fornite le seguenti informazioni:
- le considerazioni fatte, al fine della determinazione della riduzione di valore, con riferimento al concorso della immobilizzazione alla produzione di risultati economici, alla sua prevedibile durata utile e, ove applicabile e per quanto rilevante, al valore di mercato;
- l'indicazione delle differenze rispetto ad eventuali svalutazioni precedentemente effettuate;
- l'indicazione degli effetti della svalutazione effettuata sul risultato economico dell'esercizio prima e dopo le imposte.