Secondo il Documento 22, dell’OIC, in nota integrativa devono essere fornite le seguenti informazioni relative ai conti d'ordine:
La nota integrativa fornisce anche, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine (art. 2427, n° 6-ter, cod. civ.).
- a) gli impegni non risultanti in calce allo stato patrimoniale;
- b) le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della Società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime, nonché se diverse, a quelle che rientrano sotto la stessa attività di direzione e coordinamento;
- c) le fidejussioni prestate ad altri fidejussori, con opportune precisazioni su questi, sul debitore principale e sul creditore;
- d) l'importo globale e pro-quota del debito garantito, alla data di riferimento del bilancio, da co-fidejussione con beneficium divisionis, con opportune precisazioni sugli altri fidejussori, sul debitore e sul creditore;
- e) in ipotesi di co-fidejussioni solidali, l'importo globale del debito garantito in essere alla data di riferimento del bilancio, con opportune precisazioni sugli altri fidejussori, sul debitore e sul creditore;
- f) le lettere di patronage debole, per gli impegni più significativi;
- g) il criterio utilizzato per la valutazione del rischio derivante dall’esistenza di un patrimonio destinato;
- h) ogni altra informazione richiesta dai paragrafi precedenti.
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