Leasing finanziario

Con il contratto di leasing finanziario un soggetto (locatario) acquista il diritto di disporre di un bene per l'esercizio delle propria attività da parte di un altro soggetto (locatore). Il bene oggetto del contratto è acquistato dal locatore su indicazione del locatario. Si tratta in sostanza di una operazione di finanziamento con la quale il ocatore finanzia l'operazione d'acquisto del bene che utilizzerà il locatario. La struttura del contratto prevede normalmente:

  • delle spese di istruttoria;
  • una cauzione a favore del locatore;
  • la possibilità di applicare un maxicanone iniziale pari ad alcune rate contrattuali;
  • il pagamento di un canone periodico;
  • la possibilità di una fatturazione complessiva dei canoni di locazione;
  • la possibilità concessa al locatario di acquistare il bene (riscatto) al termine del contratto di leasing ad un prezzo ridotto.

Il codice civile prevede la rilevazione dell'operazione secondo il metodo patrimoniale, ossia non tenendo conto della sostanza economica dell’operazione. Pertanto, il locatario:

  • non iscrive il bene (acquisito nella sostanza) tra le immobilizzazioni;
  • rileva i canoni di competenza a conto economico (sia la quota capitale sia la quota interessi);
  • rileva nei conti d’ordine i beni di terzi presso l’impresa.
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