Licenze

L'OIC (Documento n. 24) ricorda che nel diritto amministrativo le licenze sono autorizzazioni con le quali si consente l'esercizio di attività regolamentate (licenze di commercio al dettaglio, ecc.).
Possono essere definite licenze tanto quelle di derivazione pubblicistica (amministrativa) quanto quelle di derivazione privatistica (licenze d'uso su brevetti, invenzioni, modelli ecc.). Tuttavia, secondo l'opinione prevalente, queste ultime sono da indicare nella classe che accoglie il diritto principale. Così ad esempio le licenze d'uso su brevetti sono indicate unitamente ai brevetti stessi. Secondo il documento n.24 dell'OIC, tuttavia, se si iscrivono nella voce B.I.3 i soli costi di brevetto in senso stretto, possono essere inclusi in questa voce le licenze d'uso.
In merito ai costi iscrivibili ed al loro ammortamento, in relazione alla assimilabilità con le concessioni, valgono le stesse considerazioni esposte per tale voce. Pertanto, per quanto riguarda l'iscrivibilità e il trattamento contabile dei costi relativi alle licenze d'uso sui singoli beni e diritti immateriali si può fare riferimento alla voce “Diritti di Brevetto Industriale e Diritti di Utilizzazione delle Opere dell'Ingegno”.

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