Il documento n.24 dell'OIC ricorda che il marchio (insieme alla ditta e all'insegna) è uno dei segni distintivi dell'azienda (o di un suo prodotto fabbricato e/o commercializzato) e può consistere in un emblema, in una denominazione e/o in un segno. Al marchio che risponde ai requisiti di novità, originalità e liceità è riconosciuta una particolare tutela giuridica mediante la registrazione. Al marchio non registrato (anch'esso suscettibile di iscrizione tra le immobilizzazioni immateriali) è riconosciuta una tutela specifica in caso di preuso (art. 2571) e sempreché lo stesso possegga un effettivo ruolo distintivo (art. 2571).
Secondo il citato documento n.24, l'iscrivibilità del marchio tra le immobilizzazioni immateriali può avvenire sia a seguito di produzione interna, sia a seguito di acquisizione a titolo oneroso da terzi, mentre non è iscrivibile il marchio ricevuto a titolo gratuito.
Nel caso di produzione interna, poiché il marchio è finalizzato alla mera distinzione commerciale del proprio prodotto (di più prodotti o dell'impresa) rispetto a quello della concorrenza, i costi iscrivibili non devono essere confusi, né con quelli sostenuti per la ricerca e sviluppo del prodotto né con quelli sostenuti per l'avviamento della produzione, né con quelli sostenuti per l'eventuale campagna promozionale. Di conseguenza i costi interni iscrivibili nella voce B.I.4 vanno intesi in senso restrittivo e possono ricondursi essenzialmente ai costi diretti interni ed esterni, sostenuti per la produzione del segno distintivo secondo i criteri illustrati relativamente ai costi di ricerca e sviluppo.
E' frequente nella pratica l'acquisto di marchi di diffusa notorietà da terzi, trasferiti di norma insieme all'azienda, per ammontari significativi. Nel caso di un marchio ottenuto tramite l'acquisizione di azienda o di un suo ramo esso è separatamente valutato ed iscritto in bilancio in base al suo valore corrente. Il periodo di ammortamento è normalmente collegato al periodo di produzione e commercializzazione in esclusiva dei prodotti cui il marchio si riferisce, e se non prevedibile, entro un periodo che non può eccedere 20 anni.
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