Le imprese che formano l'area di consolidamento sono consolidate mediante la ripresa integrale degli elementi patrimoniali ed economici che compongono il loro bilancio. In contropartita sono eliminati il valore contabile delle partecipazioni iscritto nel bilancio della controllante ed il patrimonio netto della controllata. Per le partecipazione non totalitarie occorrerà attribuire ai terzi di minoranza la quota di patrimonio netto e di risultato economico di loro pertinenza.
L'art. 31, comma II, del DLgs n.127/91 ha previsto le seguenti operazioni di consolidamento:
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