Scopo e contenuto
Il principio ha lo scopo di definire i principi contabili relativi alla rilevazione, valutazione e rappresentazione in bilancio dei lavori in corso eseguiti su ordinazione, nonché dei ricavi, dei costi e delle altre voci di bilancio ad essi associati.
Tali sono i lavori in esecuzione di commesse affidate con contratti di appalto o altri atti aventi contenuti economici simili (quali la vendita di cosa futura, taluni tipi di concessioni amministrative per la realizzazione di un'opera, ecc.) concernenti la costruzione di opere, edifici, strade, ponti, dighe, navi, impianti, ecc., la fornitura di servizi direttamente correlati alla costruzione di un'opera (progettazione), la fornitura di beni eseguiti su ordinazione, ovvero la fornitura di più beni o servizi pattuiti come oggetto unitario.
Caratteristica dei lavori su ordinazione è quella di aver per oggetto beni approntati appositamente per il committente, secondo le specifiche tecniche da questi richieste, con esclusione dei beni che normalmente l'impresa produce per magazzino e vende successivamente.
La valutazione di tali lavori è funzionale alla determinazione dei relativi ricavi e costi e quindi al riconoscimento dei conseguenti utili o perdite. Pertanto la principale tematica del presente documento è l'allocazione negli esercizi dei ricavi e dei costi e quindi degli utili o perdite conseguenti ai lavori su ordinazione.
Per essi infatti si pongono problematiche particolari. Considerato che, già all'inizio dell'attività di produzione, il bene o il servizio è stato commissionato, l’art. 2426 del Codice Civile al punto 11 dà la possibilità di riconoscere l'utile su tali lavori nel periodo, o nei periodi, in cui vengono eseguiti.
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