L’art. 2427, introdotto il comma 3 bis (così modificato dall'art. 18 del D.Lgs. correttivo) dispone l’obbligo di dare informativa in nota integrativa circa "la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio”.
La norma inserisce criteri specifici per la verifica dell’esistenza di una perdita di valore, recependo le sollecitazioni della dottrina internazionale. In caso di svalutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali deve essere evidenziato in nota integrativa:
Le predette informazioni sono di particolare rilevanza per l’avviamento.