Principi di redazione

Principi generali
La redazione del bilancio consolidato spetta agli amministratori dell'impresa controllante (art. 29 del DLgs n. 127/91).
Il bilancio consolidato, costituito dallo stato patrimoniale consolidato, dal conto economico consolidato e dalla nota integrativa consolidata, e la relativa relazione sulla gestione debbono essere messi a disposizione per il controllo del Collegio sindacale assieme al bilancio d'esercizio almeno 30 giorni prima dell'assemblea della società controllante che deve discutere il bilancio d'esercizio.
Il bilancio consolidato e la relazione del collegio sindacale debbono restare depositati nella sede della società controllante a disposizione dei soci durante i quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio e finché il medesimo sia approvato.
Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio, il bilancio consolidato e la relazione del collegio sindacale devono essere depositati, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese, utilizzando apposito modello (Modello B).
Il citato art. 29 prevede, inoltre, che le modalità di redazione, la struttura e il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati, nonché i criteri di valutazione non possano mutare da un esercizio all'altro, se non in casi eccezionali. In tali circostanze devono essere indicati nella nota integrativa consolidata i motivi delle deroghe e l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Data di consolidamento
La data di riferimento del bilancio consolidato deve coincidere con la data di chiusura del bilancio di esercizio dell'impresa controllante (art. 30, comma I, del DLgs n. 127/91). E' prevista, tuttavia, la possibilità di adottare come data di riferimento quella di chiusura della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti, facendone menzione nella nota integrativa consolidata. L'impresa che chiuda il suo esercizio in data diversa da quella di riferimento deve provvedere a redigere un bilancio intermedio alla stessa data di chiusura del bilancio consolidato, che abbia le stesse caratteristiche del bilancio ordinario.

Criteri di valutazione
Secondo l'art. 35 del DLgs n. 127/91 i criteri di valutazione da adottare nella stesura del bilancio consolidato devono essere quelli utilizzati nel bilancio di esercizio dell'impresa tenuta alla sua redazione. E' possibile, tuttavia, l'utilizzazione di criteri diversi, purché questi siano previsti dalle disposizioni di bilancio (art. 2423 e segg. del Codice civile), e a condizione che venga fornita un'adeguata motivazione nella nota integrativa. I criteri scelti per la redazione del bilancio consolidato devono essere applicati uniformemente su tutti gli elementi dell'attivo e del passivo, secondo quanto stabilito dall'art. 34 del DLgs n.127/91. Tale principio va interpretato nel senso che le voci dei bilanci delle imprese da consolidare aventi stessa natura e contenuto devono essere valutate, nel bilancio consolidato, con analoghi criteri. E' prevista un'eccezione nel caso in cui il mantenimento della difformità migliori la rappresentazione o risulti irrilevante.

Eliminazione delle poste fiscali
Il bilancio consolidato, a differenza del bilancio d'esercizio e d'impresa, è sempre stato nel nostro Paese un bilancio non avente alcuna valenza fiscale. Tale circostanza ha portato nell'ultimo decennio all'affermazione della prassi per cui nel bilancio consolidato sono state stornate le poste di natura tributaria che le singole imprese avevano inserito nei bilanci d'esercizio e d'impresa, per usufruire di benefici fiscali altrimenti non ottenibili. Lo storno delle eventuali posta fiscali consente l'esposizione nel bilancio consolidato dei costi civilisticamente corretti, ma determina una differenza di natura temporanea tra il reddito fiscale del bilancio d'esercizio e quello del bilancio consolidato.

Le imposte differite e prepagate
Sia in tema di bilancio d'esercizio sia con riferimento al bilancio consolidato non sono previste particolari disposizioni di legge in materia di contabilizzazione delle imposte differite e prepagate. Occorre tuttavia ricordare che le imposte quali costi dell'esercizio devono essere imputate nel conto economico in base al principio di competenza. Una corretta applicazione di tale principio implica, quindi, l'iscrizione delle imposte differite/prepagate. Queste traggono origine dal disallineamento tra la data d'imputazione dei costi e dei ricavi nel bilancio civilistico e il momento in cui gli stessi concorrono a formare il reddito imponibile.

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