Rendiconto finanziario dei flussi di liquidità

Il rendiconto finanziario di flussi di liquidità previsto dal Principio contabile n. 12 enunciato nel gennaio 1994 dai Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri si rifà al Documento n. 7 emesso nel 1992 dall'International Accounting Standards Committee (IASC), a sua volta ispirato dal Documento n. 95 emesso nel 1987 dallo statunitense Financial Accounting Standards Board (FASB).
Al fine di riassumere l'attività finanziaria dell'impresa il rendiconto finanziario deve necessariamente identificare il concetto di risorse finanziarie (fondi) da porre a suo fondamento.
Il significato di tale termine, ritenuto dal Principio contabile n. 12 dei Consigli dei dottori commercialisti e dei ragionieri attualmente valido per le imprese mercantili, industriali e di servizi - per ragioni pratiche e di comparabilità - è quello di cash inteso come disponibilità liquide in cassa e presso banche (cassa e conti correnti bancari attivi) più altri depositi di denaro immediatamente prelevabili senza rischio di cambiamento di valore (ad esempio: conti correnti postali).
Nel Principio contabile n. 12 si osserva, al riguardo, che i Principi contabili dello IASC e altri Principi contabili Esteri considerano come concetto di risorse finanziarie anche il "cash equivalents", che include, oltre alle attività sopra individuate, anche attività finanziarie a breve termine altamente liquide. L'utilizzo di risorse finanziarie diverse da quelle sopra individuate rende necessario mettere in evidenza le voci componenti tali risorse, nonchè le variazioni subite dalle stesse durante l'esercizio.
Il rendiconto di flussi di liquidità classifica i flussi che determinano le variazioni delle disponibilità liquide in relazione alla tipologia o alla natura dell'operazione che li ha generati, ossia tra:

  • le operazioni della gestione reddituale;
  • le operazioni di investimento;
  • le operazioni di finanziamento.
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